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Rifiuti

Rientrano sotto la definizione di rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti che risultano di scarto o avanzo alle più svariate attività umane, anche se pericolose. La definizione normativa è data dal primo comma dell'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale): "Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto o previo intervento manipolativo)".


Le categorie indicate dall'Allegato A (Residui di produzione o di processi industriali o di procedimenti antinquinamento; Prodotti fuori norma ovvero scaduti ovvero di cui il detentore non si serve più; Sostanze accidentalmente cadute o riversate ovvero contaminate o insudiciate; Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate;), peraltro, sono di un'ampiezza (in considerazione soprattutto dell'ultima categoria, residuale e sostanzialmente omnicomprensiva) tale che la nozione deve ricavarsi, in definitiva, dal fatto che il detentore se ne disfi (ovvero intenda o debba farlo). I rifiuti vengono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali ovvero, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).


Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti.


I rifiuti si qualificano anche in base al loro stato fisico: - Solido pulverulento - Solido non pulverulento - Fangoso palabile - Liquido I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CATALOGO EUROPEO dei RIFIUTI.



Le classi di epricolo dei rifiuti sono le seguenti: - Esplosivo - Comburente - Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) - Infiammabile - Irritante nocivo - Tossico (incluso molto tossico) - Cancerogeno - Corrosivo - Infetto - Teratogeno - Mutageno - A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici - Sorgente di sostanze pericolose - Ecotossico Il CATALOGO EUROPEO dei RIFIUTI (allegato D del Testo Unico), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni, assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (così detto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.

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